In materia di invalidità civile il termine semestrale di decadenza va necessariamente identificato con la comunicazione della decisione negativa adottata a seguito della domanda di riconoscimento delle provvidenze in materia di invalidità civile. L’articolo  42 decreto  legge 30 settembre 2003 n. 269 non consente di ritenere che la decadenza ivi prevista si applichi unicamente alla domanda amministrativa che sia rigettata per decadenza dei requisiti sanitari, ma impone di ritenere che il termine semestrale si riferisca ad ogni ipotesi nella quale è stata rigettata la domanda di invalidità sia per carenza dei requisiti sanitari che di quelli amministrativi. I termini errati comunicati dall’Inps nella decisione di rigetto, non consentono di superare il principio in base al quale le decadenze relative ai rapporti previdenziali e assistenziali integrano una  materia sottratta alla disponibilità delle parti ex articolo 2969 c.c., non derogabile dall’assistito. Gli atti dell’istituto possono semmai legittimare azioni risarcitorie, sempre che tali atti concretizzino condotte lesive dei canoni di correttezza  e buona fede.

Riferimenti normativi

Decreto Legge 30.09.2003 n. 269, art. 42

Codice Civile, art. 2969

Conformi

Cass. civ., sez. lavoro, 09.12.2016, n. 25268

Cass. civ., Sez. Unite, 29.05.2009, n.  12718