Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati, c.d. clausola “claims made” mista o impura, non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 2006 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali (nella specie il Tribunale non ha ravvisato circostanze che inducessero ad escludere la meritevolezza della clausola in contestazione, tenuto anche conto dell’estensione della garanzia ai fatti accaduti nei due anni precedenti la stipulazione del contratto assicurativo, ed ha ritenuto non applicabile il codice del consumo avendo il medico convenuto stipulato la polizza in relazione alla propria attività professionale).

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1882

Codice Civile, art. 1341

Decreto Legislativo 06.09.2005, n. 206

 

Conformi

Cass. Civ., Sez. Unite, 06.05.2061, n. 9140