L’allegazione e la dimostrazione della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non sono sufficienti per legittimare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto per l’applicazione di tale norma non è sufficiente che ci sia stato un mero ritardo nella conoscenza del decreto ingiuntivo ma è richiesto che l’ingiunto – su cui gravano i relativi oneri probatori – abbia acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un’opposizione tempestiva.
Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1306 del 13.09.2017 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
PROCEDIMENTO CIVILE - Decreto ingiuntivo - Opposizione Tardiva - Ammissibilità - Nullità della notificazione del provvedimento monitorio - Sufficienza - Esclusione - Causa determinante della non tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio e della impossibilità di proporre una tempestiva opposizione - Necessità - Onere probatorio a carico dell'opponente