La nozione giuslavoristica del termine “rissa” non corrisponde a quella penalisitica (caratterizzata dal requisito oggettivo del numero minimo dei partecipanti e dal carattere violento della contesa, tale da costituire pericolo per l’incolumità pubblica), ma assume il significato che le viene dato nella vita comune (e cioè di contesa anche tra due sole persone idonea a procurate, per le modalità dell’azione e per la sua capacità di coinvolgere terzi, una situazione di pericolo non limitata ai soli protagonisti). Per il configurarsi della “rissa”, in ambito giuslavoristico, pertanto, è richiesta semplicemente l’idoneità del fatto a provocare una qualche alterazione della regolarità e del pacifico e ordinato svolgimento della vita collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2106
Conformi
Cass. Civ., sez. lav., 12.02.2016, n. 2830