I limiti comuni previsti per i contratti a termine, nel comparto sanitario, non sono operativi neppure per i contratti di lavoro subordinato degli operatori socio sanitari; tale deroga, giustificata dall’esigenza costituzionale di tutela del diritto alla salute, non pone alcun problema di contrasto con l’ordinamento costituzionale né di compatibilità con la normativa comunitaria.
Riferimenti normativi
Art. 32 co. 4 Legge 183/2010
DL 158/12 convertito Legge n. 189/2012
Art. 32 co. 4 Legge 183/2010
DL 158/12 convertito Legge n. 189/2012