Ai fini dell’autorizzazione dicui all’art. 161, VII co. L.F., sono da considerarsi atti di straordinariaamministrazione quelli idonei ad incidere negativamente sul patrimonio deldebitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità asoddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determinano la riduzioneovvero lo aggravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione diutilità reali prevalenti su questi ultimi. Sono invece atti di ordinariaamministrazione quelli di comune gestione finalizzati all’incremento, o anchesolo alla conservazione, del patrimonio dell’impresa, anche se di importoelevato.

Riferimenti normativi

R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (L.F.) art.161, VII co.

Conformi

Tribunale di Crotone 17 luglio2014

Corte Appello Venezia 29 maggio 2014

Tribunale di Terni 28 dicembre 2012