In materia extracontrattuale, anorma dell’art. 2055 c.c., se un fatto dannoso è imputabile a più persone,tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni. Tale principiogenerale deve trovare applicazione anche in materia condominiale, nonrinvenendosi deroghe al dettato normativo. Non può invocarsi, in sensocontrario, la nota pronuncia delle Sezioni Unite 9148/08, che, pur vertendo inmateria condominiale, si è occupata esclusivamente di obbligazionicontrattuali.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2051

Cod. Civ. art. 2055

Conformi

Cass. Civ. 29.01.2015, n. 1674