In materia extracontrattuale, anorma dell’art. 2055 c.c., se un fatto dannoso è imputabile a più persone,tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni. Tale principiogenerale deve trovare applicazione anche in materia condominiale, nonrinvenendosi deroghe al dettato normativo. Non può invocarsi, in sensocontrario, la nota pronuncia delle Sezioni Unite 9148/08, che, pur vertendo inmateria condominiale, si è occupata esclusivamente di obbligazionicontrattuali.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2051
Cod. Civ. art. 2055
Conformi
Cass. Civ. 29.01.2015, n. 1674