In materia di responsabilità del medico per inadempimentodel dovere di informare la gestante circa lo stato di salute del feto, inconsiderazione dell’insieme dei doveri che la legge pone in capo al padre neiconfronti del figlio, benché egli assuma, nel contratto tra la donna ed ilprofessionista, la posizione di terzo, va riconosciuto anche in suo favore ildiritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità diesercizio, da parte della donna, della facoltà di interruzione anticipata dellagravidanza: ciò a ristoro della lesione del diritto alla pianificazione delleproprie scelte familiari garantito dagli artt. 2 e 29 Cost., di cui anch’egli ètitolare.
Riferimenti normativi
Costituzione della Repubblica,art. 2
Costituzione della Repubblica,art. 29
Conformi
Cass. civ., sez. III, 2.02.2010,n. 2354
Cass. civ., sez. III, 20.10.2005, n. 20320