In tema di responsabilità delmedico (o della struttura sanitaria) per omessa diagnosi di malformazioni delfeto e conseguente nascita indesiderata, trattandosi di inadempimentocontrattuale, il danno al cui risarcimento il debitore è tenuto non è soloquello alla salute, ma anche il danno economico che sia conseguenza immediata ediretta dell’inadempimento in termini di causalità adeguata, quale il dannoconsistito nelle ulteriori spese di mantenimento della persona nata conmalformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per ilmantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlioaffetto da gravi patologie.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1218

Codice Civile, art. 2059

Conformi

Cass. civ., sez. III, 4.01.2010,n. 13

Cass. civ., sez. III, 29.07.2004, n, 1448

Contra

Cass. civ., sez. III, 8.07.1994,n. 6464