Le contestazioni del convenuto circa l’effettiva titolarità del rapporto controverso dedotto in giudizio dall’attore, pur differenziandosi dalle contestazioni circa la legittimazione attiva del medesimo e pur riguardando il merito della controversia, non hanno natura di eccezioni di parte, bensì di mere difese. Esse sono, pertanto, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.

Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 100
Codice di Procedura Civile, art. 112
Codice di Procedura Civile, art. 115
Codice di Procedura Civile, art. 166
Codice di Procedura Civile, art. 167

Conformi
Cass. civ., Sez. Un., 16.02.2016, n. 2951
Cass. civ., sez. III, 10.07.2014, n. 15759
Cass. civ., sez. II, 19.07.2011, n. 15832

Contra
Cass. civ., sez. III, 28.10.2015, n. 21925
Cass. civ., sez. III, 14.02.2012, n. 2091
Cass. civ., sez. II, 23.05.2012, n. 8175
Cass. civ., sez. II, 27.06.2011, n. 14177