L’art. 175 del d.p.r. 156/1973che prevedeva che “I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili népignorabili, tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale.Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione atermini di legge” è stato dichiarato incostituzionale (rectius espunto dal sistema giuridico con effetto retroattivo) conla sentenza della Corte

Costituzionale n. 508 del 1995,con la conseguenza che tale norma non esplica più alcun effetto giuridiconell’ordinamento italiano. Deve ritenersi, infatti, che la declaratoria diincostituzionalità espunga, con effetto retroattivo, dal sistema normativo lanorma reputata incompatibile con i principi ed i valori dettati dallaCostituzione. La norma incostituzionale è pertanto tamquam non esset, come se non fosse mai esistita nell’ordinamentogiuridico, con l’unico limite dei rapporti c.d. esauriti, vale a dire queirapporti nei quali è intervenuto un giudicato oppure non più operanti perdecadenza o prescrizione. Ne consegue la libera pignorabilità dei buoni postalifruttiferi.

Riferimenti normativi

D.p.r. 29.03.1973, n. 156, art.175