L’erronea indicazione da parte dell’INPS del termine per proporre ricorso in sede giurisdizionale, contenuta nel provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, non è idonea ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti. (In applicazione dell’anzidetto principio, il Tribunale di Como ha dichiarato la decadenza della domanda giudiziale per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, proposta dopo sei mesi dal rigetto amministrativo, anche se la parte aveva formato il proprio convincimento sulla base dell’erronea indicazione nel provvedimento dell’INPS di un termine triennale per adire l’autorità giudiziaria).

riferimenti normativi
L. 14 novembre 1992 n. 438
D.L. 19 settembre 1992 n. 384, Art. 4
D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, Art. 47

conformi
Cass. Civ. sez. L. 09/09/2011 n. 18528
Cass. Civ. sez. L. 19/03/2014 n. 6331
Cass. Civ. sez. L. 20/05/2015 n. 10376
Cass. Civ. sez. L. 29 febbraio 2016 n. 3990