La possibilità che l’oggetto del contratto preliminare sia determinato mediante il riferimento ad atti o fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, trova un limite nel caso in cui la identificazione del bene da trasferire non avvenga in via negoziale (in sede di conclusione del contratto definitivo), bensì afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene da trasferire; in tal caso, quindi, si richiede che la esatta identificazione dell’immobile, con indicazione dei confini e dati catastali, risulti dal preliminare.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2932
Codice Civile, art. 1346
Conformi
Cass. Civ., sez. II, 07.08.2002, n. 11874