Ai fini dell’emissione, e della convalida, del sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora non può essere affermato in base al mero rifiuto di adempiere, occorrendo che questo s’inserisca in un comportamento -processuale od extra processuale – dell’obbligato che renda verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito. Tale assunto appare peraltro essere diretta conseguenza della ratio sottesa al requisito del periculum in mora con riferimento al provvedimento di cui all’art. 671 c.p.c., ossia quella di prevenire eventuali nocumenti alla garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore aisensi dell’art. 2740 c.c.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2740

Cod. Proc. Civ. art. 671

Conformi

Cass. Civ. Sez. I 10.08.1988, n. 4906

Cass. Civ. Sez. I 12.11.1984, n. 5691

 

Nota a cura di:

dott. MattiaPolizzi tirocinante ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013 presso il TribunaleOrdinario di Como

Il requisito del periculum in mora in relazione al sequestro conservativo.

Affinché possa essere concesso ilprovvedimento di sequestro conservativo di beni del debitore è necessarioverificare la sussistenza, oltre che del fumusboni iuris – ossia della fondatezza, alla luce del giudizio prognostico diverosimiglianza che caratterizza i procedimenti cautelari, del diritto dicredito – anche del periculum in mora,da ravvisarsi nella concreta possibilità che il debitore, al fine di sottrarsiai propri obblighi, ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio o,comunque, tali da sottrarre al creditore la garanzia generica delle propriepretese ai sensi dell’art. 2740 c.c..

Nel caso di specie il ricorrentechiede l’emissione del provvedimento di cui all’art. 671 c.p.c. in ragionedella mancata corresponsione in proprio favore di canoni di locazione e delrisarcimento dei danni cagionati all’immobile ad opera delconduttore-resistente: le predette ragioni creditorie vengono ritenute fondatedal Giudicante – e, dunque, appare integrato il requisito del periculum in mora – da un lato inragione del riconoscimento del debito dequo operato stragiudizialmente dal debitore e dal provvedimento diconvalida di sfratto per morosità emesso nei confronti di quest’ultimo, dall’altro inconsiderazione delle produzioni documentali rappresentanti lo stato di degradoin cui versavano i locali oggetto del contratto di locazione.

Per ciò che attiene precipuamentel’oggetto della presente disamina, il creditore ritiene sussistere il requisitodel periculum in mora in ragione delcomportamento complessivo del debitore, dal quale sarebbe desumibile la volontàdi rendersi inadempiente ai propri obblighi. Richiamando quanto affermato sulpunto dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 10.08.1988, n.4906, per cui “requisito del periculum inmora, che non può essere escluso in base alla sola considerazione dellaconsistenza patrimoniale (qualitativa o quantitativa) del debitore, non può essereaffermato in base al mero rifiuto di adempiere, occorrendo che questo s’inseriscain un comportamento – processuale od extraprocessuale – dell’obbligato cherenda verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio efondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito”, nonchéCass., Sez. I, 12.11.1984, n. 5691), il Tribunale di Como ha modo di ricordareche, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il concetto di periculum in mora declinato nell’ambitodi applicazione del sequestro conservativo, non può essere ravvisato nellavolontà in capo al debitore di non adempiere obbligazioni su di esso gravanti,quanto piuttosto nella concreta possibilità di un nocumento alla garanziapatrimoniale generale a favore del creditore, di cui all’art. 2740 c.c., laquale dovrebbe risultare compromessa da atti posti in essere dal debitore conintento dispositivo dei propri beni o, comunque, in grado di operare undepauperamento del proprio patrimonio che risulti significativo in rapporto conil credito vantato dal ricorrente, sì da risolversi, in ultima istanza, in unnocumento alla possibilità di recupero del credito medesimo; è a tale concettoche fa riferimento l’inciso iniziale dell’art. 671 c.p.c. che subordina laconcessione del provvedimento de quoalla istanza del creditore “che hafondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, nel caso dispecie la garanzia generica patrimoniale.

Peraltro, una tale specificazionedel periculum in mora con riferimentoalla fattispecie di sequestro conservativo appare più in linea con la ratio dell’istituto, che non è quella difare pressione sul debitore renitente onde ottenere il pagamento di quanto dacostui dovuto, bensì quella di evitare che il decorso del tempo in attesa ovveronelle more di un giudizio di merito possa arrecare danno alla possibilità peril creditore, in caso di esito a sé favorevole del processo, di soddisfare leproprie ragioni sul patrimonio del debitore.

Per quanto riguarda, infine, laprova del periculum in mora, laordinanza in epigrafe richiama l’insegnamento della Corte di Cassazione inproposito, per la quale la dimostrazione di detto requisito può essererinvenuta in elementi di natura sia oggettiva sia soggettiva: in relazione aiprimi, si tratta di operare un raffronto tra l’importo del credito azionato ela globale situazione patrimoniale del debitore; quanto ai secondi, si dovràfare riferimento a comportamenti del debitore che denotino direttamente ovverolascino presumere in via inferenziale la concreta volontà del debitoredepauperare il proprio patrimonio, al fine di sottrarre i propri beniall’esecuzione forzata.