Stante la diversa natura efunzione degli interessi corrispettivi rispetto agli interessi di mora,costituendo i primi la fisiologica remunerazione per la banca a fronte delcapitale erogato ed i secondi la sanzione prevista per l’eventualeinadempimento del mutuatario, non è condivisibile estendere l’eventuale nullitàex art. 1815, 2° comma c.c. della clausola con cui sono stati pattuitiinteressi di mora usurari alla clausola concernente gli interessi corrispettividi cui sia stato accertato in sede processuale il mancato superamento del tassosoglia antiusura, con conseguente diritto in capo alla banca di percepireunicamente i predetti interessi di natura corrispettiva.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1815, 2° comma
Cod. Pen. art. 644
Legge n. 108/1996
Conformi
Trib. Milano 28.01.2014
Trib. Napoli 28.01.2014
Trib. Napoli 15.04.2014
Trib. Lecco 04.08.2014