In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l’azione con la quale il curatore fa valere l’inefficacia, ai sensi dell’art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell’ accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell’atto solutorio.
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, art. 44
Codice di Procedura Civile, art. 543
Conformi
Cass. civ., sez. I, 19.07.2016, n. 14779
Cass. civ., sez. VI, 22.01.2016, n. 1227
Cass. civ., sez. VI, 17.12.2015, n. 25421
Cass. civ., sez. I, 31.03.2011, n. 7508