Negare da parte dell’I.N.P.S. l’assegno di natalità per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiorno al cittadino non comunitario in base all’art. 1 comma 125 della legge 190/14 è in contrasto con la direttiva europea 2011/98/UE volta a garantire parte di trattamento ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno stato membro con i lavoratori cittadini dello stato membro in cui soggiornano in diversi settori tra i quali quello della sicurezza sociale definito dal regolamento CE883/04.
L’art. 12 della direttiva europea deve trovare direttamente applicazione nel nostro ordinamento con conseguente disapplicazione delle norme nazionali eventualmente contrastanti. Tale obbligo in applicazione diretta non grava solo sull’autorità giudiziaria, ma anche su tutti gli organi della P.A. dunque anche sull’I.N.P.S. la prestazione richiesta ricade nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva perché è diretta a compensare i carichi di famiglia in modo continuativo fino al compimento dei 3 anni del bambino ed è corrisposto in modo automatico non discrezionale laddove sussistano i requisiti di reddito prescritti. L’attestazione ISEE è idonea a provare il possesso dei requisiti di reddito. La mancata erogazione del buono bebè ha dunque carattere oggettivamente discriminatorio alla stregua della normativa comunitaria.

Riferimenti normativi
art. 1/125 L. 190/14
art. 12 Direttivo 2011/98 UE
Regolamento CE 883/04

Conformi
Trib. Bergamo 15/04/2016 n. 228